Art. 3.
(Relazione al Parlamento).

      1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio indica, nella relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'ammontare dei contributi erogati alle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 1 della presente legge e il relativo stato di utilizzo, nonché l'attuazione dei programmi per i quali i medesimi contributi sono stati concessi.